Nuovo codice prevenzioni incendi

Dopo mesi di attesa ha finalmente visto la luce il nuovo CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Di fatto il 20 agosto e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante  “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
Il provvedimento che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vuole essere uno strumento volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo nel campo della prevenzione incendi. Infatti attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematicoil Ministero ha cercato di mettere nelle mani dei professionisti antincendio un mezzo “moderno” per operare sul campo, nell’ottica di superare quella visione prescrittiva delle norme verticali e proiettandosi verso l’approccio prestazionale nella direzione dell’Ingegneria Antincendio, questo permetterà di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e commisurate alle specifiche esigenze delle diverse attività.

Il nuovo codice è applicabile alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9 ; 14 ; da 27 a 40 ; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Il nuovo provvedimento che consta di 5 articoli, contiene nel corposo allegato 1 le “Norme tecniche di prevenzione incendi” che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività.

L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G - Generalità:riporta i principi fondamentali per la progettazione della “sicurezza antincendio”, applicabili indistintamente alle diverse attività;

Sezione S - Strategia antincendio:, contiene le misure di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, al fine di delineare la strategia antincendio che determina la riduzione del rischio di incendio;

Sezione V - Regole tecniche verticali:include le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. E previsto che la sezione V possa essere implementata nel tempo con le ulteriori regole tecniche;

Sezione M – Metodi;contiene la descrizione delle metodologie progettuali.

Vedi D.M 03.08.2015 pdf

 

 

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